Decreti e regolamenti non impediscono le visite dei parenti nelle Rsa. Mentre le nuove regole sulla somministrazione farmacologica degli incapaci introdotte con l’inizio dell’anno gettano pesanti ombre sulle modalità di rilascio del consenso alla vaccinazione.
Queste le due importanti scoperte del team legale di Federazione Rinascimento Italia (FRI), associazione di difesa civica di diritti e libertà.Tutto comincia con il decreto ministeriale con cui il ministro Speranza istituisce una Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, in ossequio a quanto previsto dal cosiddetto Piano Colao.
A presiedere la Commissione viene chiamato Mons. Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Perché una commissione di riforma di uno stato laico deve essere presieduta da un ecclesiastico? E perché tale commissione è stata istituita così in sordina? Una nomina che deve aver allietato la loggia massonica del Grande Oriente D’Italia che in tempi non sospetti, nel giugno 2012, manifestava tutto il suo apprezzamento per il Monsignore, definito: “uno dei pochi uomini di Chiesa che meritano davvero la stima, la considerazione e l’affetto del popolo cattolico”.
La Commissione è composta anche da Andrea Urbani e Gianni Rezza, direttori generali del Ministero della Salute, Velia Bruno, presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità, Silvio Brusaferro e Paola Di Giulio, presidente e vicepresidente dell’Istituto superiore di sanità, Maite Carpio, regista e giornalista, Edith Bruck e Simonetta Agnello Horby, scrittrici, Mario Barbagallo,Gianpiero Dalla Zuanna, Nerina Dirindin, Giuseppe Liotta, Paolo Vineis, docenti universitari, Alessandro Pajno, giurista. Nel settembre del 2015, Mons. Paglia era stato scagionato da una pesante inchiesta che lo aveva visto accusato di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita ed alla turbativa d’asta per presunte irregolarità nella compravendita del Castello di San Girolamo di Narni. La sua posizione era stata archiviata per estraneità ai fatti. Dopo sette anni di inchieste e processi, nel dicembre scorso, gli altri imputati erano stati assolti dal tribunale di Terni perché “il fatto non sussiste”.
L‘8 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fornito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale decreto ha previsto, all’articolo 2, comma 1, lettera q), che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”. Disposizione confermata dai successivi decreti.
E quali sono i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura? In data 30.11.2020 il Ministero della Salute emana un regolamento, a firma dei direttori Generali Urbani e Rezza, in cui viene disciplinato l’accesso a RSA e Hospice. “Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali. (...) Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture. Si sollecitano soluzioni tipo “sala degli abbracci” dove un contatto fisico sicuro può arrecare beneficio agli ospiti in generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare (...) Le visite agli assistiti in isolamento o in quarantena possono essere consentite in casi selezionati secondo la valutazione dei Direttori delle strutture”.
Dunque rilevati questi importanti chiarimenti e/o linee guida, ci si chiede a che titolo vengano impedite le viste ai parenti nelle RSA e a che livello di disumanità si sia arrivati.
Con il decreto legge 1/2001 sono inoltre cambiate le regole di somministrazione farmacologica delle persone incapaci, per le quali decide il tutore, curatore e/o amministratore di sostegno. In caso di incapacità naturale o se il fiduciario nominato per legge non viene reperito in 48 ore (limite temporale incompensibile e del quale è difficilmente rispettabile l’applicazione) procede al consenso il direttore sanitario od il responsabile medico della struttura. Le stesse figure potranno chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare nel caso ravvedano un rifiuto da parte dei congiunti al rilascio di un consenso considerato in difformità con quello della volontà dell’interessato. Entro il termine di 48 ore il giudice nega o autorizza la richiesta ed entro le 48 ore successive (termine perentorio) il Giudice deve comunicare il decreto, presso la residenza ove è collocato l’ospite e non già all’Amministratore di Sostegno e/o ai parenti che mai verranno a conoscenza dell’atto se non con una precisa richiesta di accesso atti alla Pubblica Amministrazione che potrà rispondere entro 30 giorni. Se il giudice non rispetta il termine di trasmissione di 48 ore il decreto emanato perde efficacia!
Inoltre il consenso preventivo dell’Amministratore di sostegno non è valido senza la comunicazione di convalida tramite decreto del Giudice tutelare. E se non dovesse arrivare nelle 48 ore successive? Senza la comunicazione del giudice “il consenso espresso si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
Con il rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della Asl o del suo delegato, il coniuge, la persone parte di unione civile, o stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale”.
«Ecco ciò che è stato introdotto per decreto legge – commenta il team legale di Federazione Rinascimento Italia - un TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO mascherato da vigliacche ed inattuabili garanzie di legge che tradiscono in modo plateale la Costituzione. La sperimentazione in primo luogo verrà fatta su quelle persone che non sono in grado di intendere e volere ossia sui soggetti più fragili!».
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