giovedì 23 dicembre 2021

COPIA INTEGRALE EMENDAMENTO N. 157.04 RELATIVO AGLI ANIMALI DA PELLICCIA...

 


Di seguito copia integrale dell'emendamento n. 157.04 alla legge di bilancio 2022 relativo al divieto di allevamento, riproduzione e uccisione dei così detti 'animali da pelliccia', con le firme dei relativi proponenti.



DA:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1325684&idoggetto=1324002



Proposta di modifica n. 157.0.4 al DDL n. 2448



https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1324002/1325684/index.html



157.0.4

De PetrisPerilliMaiorinoGiammancoUnterbergerBuccarellaLaforgiaGrassoRuotoloNugnesLa Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

        1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela vison o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpesVulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

        2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 fermo restando il divieto di riproduzione e l'obbligo per gli allevamenti di visoni di monitoraggio secondo le procedure indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

        3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia che alla  data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si applicano le seguenti misure:

            a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;

            b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

            c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività agricola diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

        4. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

        5. Il decreto di cui al comma 4 regola l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

        6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere un'agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili in attuazione della missione M2C2, investimento 1.1 (sviluppo agro-voltaico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei tetti degli edifici per l'istallazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro e 500.000 euro per singolo intervento alle aziende di allevamento di animali da pelliccia.

        7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

        Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

Cordiali saluti

Segreteria Movimento Antispecista   ma@movimentoantispecista.org



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