sabato 6 dicembre 2014

Post Mortem Cerebrale - Pacco di Natale al Senato: "DDL 1534 su esercitazioni chirurgiche, chimiche e radiologiche"


In data 01/12/14 abbiamo trasmesso a tutti i membri della commissione Igiene e Sanità del Senato la seguente PROPOSTA di EMENDAMENTI al DISEGNO DI LEGGE AS n. 1534 Norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti 'post mortem' a fini di studio e di ricerca scientifica (DDL disponibile su www.antipredazione.org - sezione “Proposte di legge”) .
Testo approvato alla Commissione Affari Sociali della Camera in sede legislativa il 12 giugno 2014, in un Testo Unificato dei DDL Binetti 100, Grassi 702, D. Bianchi 1250 (vedi ns comunicato stampa n. 16 del 17/06/14 “PD e M5S uniti nel crimine”).
E' stato avviato l'esame in sede referente al Senato il 27/11/14, relatore Sen. Lucio Romano (PI).
Scrivi ai membri della Commissione per fermare questo crimine. A questo link trovi le mail: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00012.htm
 
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Art.1.
 
Art. 1 comma 1: in finale sopprimere le parole “secondo le modalità stabilite dall'art. 3”.
Tale riferimento all'art. 3 illecitamente agganciata alla L. 91/99 art. 7 c. 2, cioè al sistema informativo della donazione degli organi. Ma la L. 91/99 parla chiaro all'art. 6: “I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla stessa sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico” , escludendo quindi altre finalità.
 
Art.1 comma 2: sopprimere l'intero comma.
L'etica di Stato è una forma dittatoriale che preconizza violenze sociali terribili, quali il nazismo.
Che sia un principio etico usare i corpi pulsanti di chi perde la coscienza è insostenibile e l'ordinamento giuridico, se lo impone con le leggi, diventa promotore del crimine.
 
Art. 1 comma 3: sopprimere le parole “ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 578” .
La L. 578/93 tratta di soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie: ventilazione e trattamento di sostegno della vita; quindi di persone vive che hanno perso la coscienza, il cui cuore batte autonomamente e spinge il sangue in tutti i distretti del corpo, dichiarati “morti cerebrali” d'autorità in 6 ore, sulla base dei protocolli di Stato variabili, stabiliti con Decreto Ministeriale 582/94 e successive modificazioni.
La menzione della L. 578/93 palesa che l'obiettivo è la sperimentazione sui cosiddetti “morti cerebrali”. Quindi il Decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 menzionato nello stesso comma (che vincola alle 24 ore “salvo i casi espressi nei regolamenti speciali” ) non garantisce nulla in quanto l'accertamento della “morte cerebrale” secondo L. 578/93 e suo DM 582/94 all'art. 6 c. 2 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'ordinamento dello Stato civile e dal DPR 285/90 artt. 4, 8, 9, perché l'obbligo della compilazione dello stato di “morte cerebrale” compete al medico legale facente parte del collegio medico che dichiara la “morte cerebrale”.
 
In seconda istanza al comma 3: aggiungere dopo le parole “ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 578”, le seguenti: secondo l'art. 2 comma 1 (accertamento di morte per arresto cardiaco) e collegato DM 22 agosto 1994 n. 582 art. 1 comma 1 ”.
Nella L. 578/93 art. 2 c. 1 “ la morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo...”. Nel collegato DM 582/94 art. 1 c. 1 si precisa “... l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi ”.
 
Art. 1 comma 3: Precisazioni sui DPR 285/90 e DPR 396/2000. Tali Decreti hanno significato solo se vengono soppresse le parole “ai sensi della L. 578/93”, diversamente si tratta di depistaggio colpevole .
Il DPR 285/90 stabilisce con propria Circolare n..24 del 24.06.1993 che per cadavere si intende il 'corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale' ”per 24/48 ore (art.8,9)
Il DPR 396/2000 disciplina la dichiarazione di morte secondo l'ordinamento dello Stato, cioè l'ufficiale dello stato civile non può accordare trattamenti/inumazioni se non sono trascorse 24/48 ore, però “salvo i casi espressi nei regolamenti speciali”. Questo significa che non controlla la L. 578/93 perché ha un regolamento speciale con DM 582/94 art. 6 c. 2 che esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'ordinamento dello Stato civile e dal DPR 285/90 artt. 4, 8, 9.
 
Art. 1 comma 4: sostituire la parola obitorio con “deposito di osservazione” (distinto dall'obitorio); aggiungere dopo 24 ore: “e 48 ore in caso di morte improvvisa e nel dubbio di morte apparente”
Aggiungere in finale le parole “l'uso dei morti cerebrali a cuore battente ai sensi della L. 578/93 art. 2 c. 2 è punito con la reclusione di 15 anni e multa da E.100.000 a 500.000”, in quanto si tratta di reato di tortura fino alla morte.
 
Art. 2
 
Art. 2 comma 1: aggiungere dopo “disposizioni della presente legge” le parole “precisando sempre le condizioni del soggetto su cui si sperimenta se “morto cerebrale” secondo L. 578/93 o se morto in arresto cardio-circolatorio e respiratorio secondo DPR 285/90”.
Questo per evitare che sia i cadaveri veri che i vivi dichiarati morti cerebrali, siano omologati da ingannevoli parole, quali post mortem, morti, defunti, decesso, salme, con depistaggio colpevole.
 
Art. 2 comma 2: sopprimere l'intera lettera b) sul volontariato.
In quanto le associazioni di volontariato hanno ampiamente dimostrato in questi anni nell'ambito della donazione degli organi di essere strumenti della propaganda, omettendo informazioni basilari sulle condizioni del prelievo a cuore battente, e sulla manifestazione di volontà. Depistaggio.
 
Art. 3.
 
Art. 3 comma 1: sopprimere le parole “utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'art. 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91”.
Emendamento coerente con la soppressione proposta all'art. 1 c.1. di questo provvedimento in quanto comporterebbe un illegale uso della L. 91/99 che ad hoc forgiò l'art. 6 per escludere altri fini che non fossero il trapianto terapeutico. Infatti l'art. 6 della L. 91/99 fu un correttivo imposto durante le votazioni nel gennaio del 1999 in quanto nella trascrizione in Commissione Affari Sociali dei primi 5 articoli votati dall'aula, risultavano sistematicamente omesse le parole “per trapianto”. Ci fu sospetto di manipolazione colpevole.
 
Art. 5
 
Art. 5 comma 2: Sopprimere le parole “le spese relative alla tumulazione nonché eventuale cremazione”.
Promettere la gratuità della tumulazione/cremazione, equivale ad offrire indirettamente denaro o altre utilità, che condizionano la “scelta”e si configura piuttosto come un reato di concussione (art. 317 del codice penale). Questo comma pare studiato per accaparrarsi i corpi dei poveri indotti a firmare una donazione per sgravare la famiglia.
 
Art. 7
 
Art. 7 comma 1: Sopprimere le parole “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge” . Aggiungere dopo “Adotta il regolamento di attuazione” “senza il quale la legge è inattivata”. La L. 91/99 art. 5 Decreto attuativo per la manifestazione di volontà non è stato emesso da 15 anni, mentre si diffondono artifici predatori e depistanti sulla base delle Disposizioni Transitorie (art. 23) da parte delle autorità sanitarie.
Nerina Negrello
Presidente
Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi
e la Morte a Cuore Battente

LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
24121 BERGAMO Pass. Canonici Lateranensi, 22
Tel. 035-219255 - Telefax 035-235660

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