In data 01/12/14 abbiamo trasmesso
a tutti i membri della commissione Igiene e Sanità del Senato la
seguente PROPOSTA di EMENDAMENTI al DISEGNO DI LEGGE AS n. 1534
Norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti 'post mortem' a fini di studio e di ricerca scientifica
(DDL disponibile su www.antipredazione.org - sezione “Proposte di legge”)
.
Testo approvato alla Commissione
Affari Sociali della Camera in sede legislativa il 12 giugno 2014, in un
Testo Unificato dei DDL Binetti 100, Grassi 702, D. Bianchi 1250 (vedi
ns comunicato stampa n. 16 del 17/06/14 “PD e M5S uniti nel crimine”).
E' stato avviato l'esame in sede referente al Senato il 27/11/14, relatore Sen. Lucio Romano (PI).
Scrivi ai membri della Commissione per fermare questo crimine. A questo link trovi le mail:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00012.htm
* * *
Art.1.
Art. 1 comma 1: in finale sopprimere le parole “secondo le modalità stabilite dall'art. 3”.
Tale
riferimento all'art. 3 illecitamente agganciata alla L. 91/99 art. 7 c.
2, cioè al sistema informativo della donazione degli organi. Ma la L.
91/99 parla chiaro all'art. 6:
“I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla stessa sono effettuati
esclusivamente
a scopo di trapianto terapeutico”
, escludendo quindi altre finalità.
Art.1 comma 2: sopprimere l'intero comma.
L'etica di Stato è una forma dittatoriale che preconizza violenze sociali terribili, quali il nazismo.
Che sia un principio etico usare i corpi pulsanti di chi perde la
coscienza è insostenibile e l'ordinamento giuridico, se lo impone con le
leggi, diventa promotore del crimine.
Art. 1 comma 3: sopprimere le parole “ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 578”
.
La L. 578/93 tratta di soggetti affetti da lesioni encefaliche
sottoposti a misure rianimatorie: ventilazione e trattamento di sostegno
della vita; quindi di persone vive che hanno perso la coscienza, il cui
cuore batte autonomamente e spinge il sangue in tutti i distretti del
corpo, dichiarati “morti cerebrali” d'autorità in 6 ore, sulla base dei
protocolli di Stato variabili, stabiliti con Decreto Ministeriale 582/94
e successive modificazioni.
La
menzione della L. 578/93 palesa che l'obiettivo è la sperimentazione
sui cosiddetti “morti cerebrali”. Quindi il Decreto del presidente della
Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 menzionato nello stesso comma (che
vincola alle 24 ore
“salvo i casi espressi nei regolamenti speciali”
)
non garantisce nulla in quanto l'accertamento della “morte cerebrale”
secondo L. 578/93 e suo DM 582/94 all'art. 6 c. 2 esclude ogni ulteriore
accertamento previsto dall'ordinamento dello Stato civile e dal DPR
285/90 artt. 4, 8, 9, perché l'obbligo della compilazione dello stato di
“morte cerebrale” compete al medico legale facente parte del collegio
medico che dichiara la “morte cerebrale”.
In seconda istanza al comma 3: aggiungere dopo le parole “ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 578”, le seguenti:
“
secondo l'art. 2 comma 1 (accertamento di morte per arresto cardiaco) e collegato DM 22 agosto 1994 n. 582 art. 1 comma 1
”.
Nella L. 578/93 art. 2 c. 1 “
la morte per arresto cardiaco
si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono
cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo...”.
Nel collegato DM 582/94 art. 1 c. 1 si precisa “...
l'accertamento della morte per
arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo
grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20
minuti primi
”.
Art. 1 comma 3: Precisazioni
sui DPR 285/90 e DPR 396/2000. Tali Decreti hanno significato solo se
vengono soppresse le parole “ai sensi della L. 578/93”, diversamente si
tratta di depistaggio colpevole
.
Il DPR 285/90 stabilisce con propria Circolare n..24 del 24.06.1993
“
che per cadavere si intende il 'corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale'
”per 24/48 ore (art.8,9)
Il
DPR 396/2000 disciplina la dichiarazione di morte secondo l'ordinamento
dello Stato, cioè l'ufficiale dello stato civile non può accordare
trattamenti/inumazioni se non sono trascorse 24/48 ore, però
“salvo i casi espressi nei regolamenti speciali”.
Questo significa che non controlla la L. 578/93 perché ha un
regolamento speciale con DM 582/94 art. 6 c. 2 che esclude ogni
ulteriore accertamento previsto dall'ordinamento dello Stato civile e
dal DPR 285/90 artt. 4, 8, 9.
Art. 1 comma 4: sostituire la parola obitorio con “deposito di osservazione”
(distinto dall'obitorio);
aggiungere dopo 24 ore: “e 48 ore in caso di morte improvvisa e nel dubbio di morte apparente”
Aggiungere in finale le parole “l'uso dei morti cerebrali a cuore
battente ai sensi della L. 578/93 art. 2 c. 2 è punito con la
reclusione
di 15 anni e multa da E.100.000 a 500.000”, in quanto si tratta di reato di tortura fino alla morte.
Art. 2
Art.
2 comma 1: aggiungere dopo “disposizioni della presente legge” le
parole “precisando sempre le condizioni del soggetto su cui si
sperimenta se “morto cerebrale” secondo L. 578/93 o se morto in arresto
cardio-circolatorio e respiratorio secondo DPR 285/90”.
Questo
per evitare che sia i cadaveri veri che i vivi dichiarati morti
cerebrali, siano omologati da ingannevoli parole, quali post mortem,
morti, defunti, decesso, salme, con depistaggio colpevole.
Art. 2 comma 2: sopprimere l'intera lettera b) sul volontariato.
In quanto le associazioni di volontariato hanno ampiamente
dimostrato in questi anni nell'ambito della donazione degli organi di
essere strumenti della propaganda, omettendo informazioni basilari sulle
condizioni del prelievo a cuore battente, e sulla manifestazione di
volontà. Depistaggio.
Art. 3.
Art. 3 comma 1: sopprimere le parole “utilizzando il sistema
informativo della donazione degli organi di cui all'art. 7, comma 2,
della legge 1° aprile 1999, n. 91”.
Emendamento coerente con la soppressione proposta all'art. 1 c.1. di
questo provvedimento in quanto comporterebbe un illegale uso della L.
91/99 che ad hoc forgiò l'art. 6 per escludere altri fini che non
fossero il trapianto terapeutico. Infatti l'art. 6 della L. 91/99 fu un
correttivo imposto durante le votazioni nel gennaio del 1999 in quanto
nella trascrizione in Commissione Affari Sociali dei primi 5 articoli
votati dall'aula, risultavano sistematicamente omesse le parole “per
trapianto”. Ci fu sospetto di manipolazione colpevole.
Art. 5
Art. 5 comma 2: Sopprimere le parole “le spese relative alla tumulazione nonché eventuale cremazione”.
Promettere la gratuità della tumulazione/cremazione, equivale ad
offrire indirettamente denaro o altre utilità, che condizionano la
“scelta”e si configura piuttosto come un reato di concussione (art. 317
del codice penale). Questo comma pare studiato per accaparrarsi i corpi
dei poveri indotti a firmare una donazione per sgravare la famiglia.
Art. 7
Art. 7 comma 1: Sopprimere
le parole
“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge”
. Aggiungere dopo
“Adotta il regolamento di attuazione”
“senza il quale la legge è inattivata”.
La L. 91/99 art. 5 Decreto attuativo per la manifestazione di volontà
non è stato emesso da 15 anni, mentre si diffondono artifici predatori e
depistanti sulla base delle Disposizioni Transitorie (art. 23) da parte
delle autorità sanitarie.
Nerina Negrello
Presidente
Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi
e la Morte a Cuore Battente
Presidente
Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi
e la Morte a Cuore Battente
LEGA NAZIONALE CONTRO
LA PREDAZIONE DI ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
24121 BERGAMO Pass.
Canonici
Lateranensi, 22
Tel. 035-219255 - Telefax 035-235660
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