Vorremo che il nostro Primo Ministro
Matteo Renzi, prima di andare a discutere in Europa sui
Compiti a casa, ossia sulle dolose
riforme che l’Italia sarebbe tenuta a realizzare per porre
freno al suo smisurato Debito Pubblico, cresciuto vertiginosamente
negli ultimi tre Governi (Monti Letta Renzi ), desse una
sbirciatina al Trattato di Roma del 1957, e in particolare leggesse
quanto previsto all’art. 234 del Trattato, articolo nel quale, la
nascente Comunità Economica Europea (attuale Unione Europea) si
impegnava allora ( nel 1957) a rispettare tutti i diritti degli
Stati membri nati precedentemente alla nascita della stessa Unione
Europea, e che pertanto dovessero venire
salvaguardati ( ai sensi del suddetto Trattato) tutti i diritti
degli Italiani antecedenti alla nascita della Comunita Economica
Europea, diritto alla salvaguardia replicata anche dall’art. 30
comma 3 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 :
1) all’istituzione della Zona
Franca su tutto il territorio della Sardegna ai sensi
dell’art. 12 dello Statuto sardo approvato con legge Costituzionale
n. 3/1948, la cui attuazione e’ stata disciplinata dai Codici
Doganali Comunitari richiamati nel dlgs 75/98,
2) all’istituzione di Porti
Franchi in tutte le Citta Marinare Italiane, diritto
garantito dall’art. 77 e 78 del Codice Doganale Italiano,
approvato con la legge 1424/1940, compresi i Punti Franchi e i
Depositi Franchi definiti extradoganali dall’art. 1 del codice
doganale in parola,
3) che il pareggio di bilancio
non si applica all’Italia in quanto lo stesso non era stato
previsto nella nostra Costituzione Italiana, Costituzione Italiana
scritta in una legge antecedente al Trattato di Roma, Trattato che
nell’ordine gerarchico delle fonti del Diritto e’ di rango
superiore anche alle nostre leggi di livello Costituzionale,
Trattato di Roma dove si prevede che il pareggio di bilancio
e’ solo auspicabile ( quindi non e’ obbligatorio) ;
Riteniamo inoltre che il nostro Primo
Ministro per risollevarci dalla Catastrofe nella quale siamo
precipitati, debba istituire una Ritenuta Unica del 20% su tutti i
redditi del popolo italiano e lo potrebbe fare proprio nel rispetto
della Normativa Comunitaria sulla libera concorrenza, Normativa
Comunitaria che considera gli “Aiuti di Stato “
distorsivi del mercato ” .
Noi Italiani, abbiamo pagato
all’Europa centinaia di multe/sanzioni pecuniarie salatissime (
miliardarie ), sanzioni chiamate artificiosamente procedure di
infrazione inflitte all’Italia per aver violato la
normativa comunitaria sulla libera concorrenza, e che
pertanto
al pari degli Aiuti di stato,
- anche le “fregature di Stato “
dovrebbero risultare vietate ai sensi delle stesse
norme Europee sulla libera concorrenza;
intendendo per “ Fergatura
di Stato “ quella
“ Imposizione
Fiscale talmente elevata che mette
Fuori Mercato nel mondo tutta la produzione italiana rispetto agli
altri concorrenti Europei “
- concorrenti che pagano sui propri redditi aliquote irrisorie del 20% o 30%, rispetto a quelle imposte agli Italiani, dove il prelievo fiscale effettuato dallo Stato - tra imposte dirette ed indirette - rasenta, ed a volta supera, il 70% sul reddito .
Vorremo suggerire inoltre al Giovane
Renzi, di andare a leggere la famosissima Riforma Tributaria attuata
con la legge 825/1971 ( ancora in vigore) con la quale e’ stata
istituita “ l’Imposta sul reddito delle persone Fisiche e
Giuridiche” IRPEF IRPEG e dove all’art. 1 il legislatore
italiano precisa che i NUOVI TRIBITI ( Irpef ed Irpeg) andavano ad
abolire e sostituire complessivamente tutti i tributi allora
esistenti come :
- imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, dell’imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovraimposte erariali e locali, dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell’imposta sulle societa, dell’imposta sulle obbligazioni, dell’imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale , delle imposte comunali di famiglia, del contributo per le opere di fognatura, del contributo speciale di cura delle malattie, dei tributi sui pubblici spettacoli della tassa di musica, delle imposte camerali, delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi .
E CHE L’ABROGAZIONE DI TUTTI I
SUCCITATI PRIBUTI PREVISTI NELLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO
VIENE APPORTATA IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DETTATI DALLA COSTITUZIONE
DOVE SI PREVEDE CHE OGNI CITTADINO DEVE CONCORRERE AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DELLO STATO IN RAGIONE DELLA PROPRIA CAPACITA
CONTRIBUTIVA E SECONDO
IL PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITA
DELLE ALIQUOTE APPLICATE AL REDDITO.
Ricordiamo ancora a Renzi, che la
Corte di Cassazione sez. III con sentenza n. 7630 del 16 maggio 2003
ha riconosciuto il diritto al RISARCIMENTO DEI DANNI a tutti i
cittadini italiani che si ritengono danneggiati dal mancato o
tardivo recepimento delle Direttive Comunitarie nella legislazione
italiana.
E gli vogliamo ricordare ancora,
che il Tribunale di Trieste, con ordinanza collegiale ex art 669
terdecies del c.p.c. pronunciata in data 13 maggio 1997 ed il
Consiglio di Stato con parere reso il 21 marzo 1996 , hanno dato
ragione all’Austria e alla Germania su un contenzioso nato contro
il Ministero delle Finanze Italiano che pretendeva di imporre
tributi propri sul Porto Franco e sulla zona Franca di Trieste con
la seguente precisazione:
“ Il legislatore italiano
nell’emanare la legge quadro n. 84 del 28 gennaio 1994 sul
riordino della legislazione in materia portuale, all’art. 6 ha
espressamente fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi
compresi nella zona del Porto Franco di Trieste e che lo stesso,
pur facente parte del territorio italiano ha natura “
extradoganale” ( omissis ) “ va tratto il rilievo della
fondatezza della pretesa degli attori nel presente giudizio (
Austria e Germania) poiche’ le norme del Trattato di Pace del
1947, poi riprese dal Memorandum del 1954, vengono fatte salve
dall’art. 234 del Trattato di Roma istitutivo della Comunita
Economica Europea, ratificato nel 1957 e dall’art. 2 del
regolamento 2913/1992 “,
articolo 234 del Trattato di
Roma, con il quale si ripete, la Comunita Economica Europea si
impegna a rispettare tutti i Diritti degli Stati membri, sorti
in un periodo antecedente alla nascita della
stessa CEE.
Maria Rosaria Randaccio
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