giovedì 30 agosto 2018

Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nuove norme per lo smaltimento


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A partire dal 15 agosto 2018 in vigore un'importante modifica nel campo di applicazione della normativa sui Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)




In primo luogo bisogna premettere che, con gli acronimi AEE e RAEE, si intende rispettivamente “apparecchiature elettriche ed elettroniche” e “rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”; con le nuove disposizioni, non muta la definizione di AEE e di RAEE e per quanto riguarda i cittadini vale la regola per cui tutte le apparecchiature elettriche, per le quali la legge non prevede una specifica esclusione, devono essere raccolte in modo differenziato, quindi i consumatori potranno riportarle, a fine vita, presso il negozio dove li hanno comprati, sarà poi l’azienda a dover gestire lo smaltimento dell’oggetto elettronico.
Riconoscere i raee
In applicazione del decreto legislativo 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dal 15 agosto si fa riferimento a 6 categorie presenti nell'Allegato III alla Direttiva UE invece che alle precedenti 10. Di queste 6 alcune fanno riferimento a categorie definibili come “aperte”
Prima del 15 agosto, infatti, si distingueva le categorie per tipologie di prodotti (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici etc…), quindi se un produttore non era in grado di inquadrare un proprio prodotto in nessuna delle predette 10 categorie, non lo considerava nel campo di applicazione della normativa RAEEDal 15 agosto, invece, se un prodotto non fosse riconducibile a nessuna delle 3 categorie "tipologiche", certamente potrà essere inserito in una delle altre 3 categorie "aperte", che fanno riferimento a parametri dimensionali, del tipo:
  • apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).
Questa variazione comporterà di fatto che un maggior numero di prodotti rientreranno nell’ambito di applicazione del decreto, ad esempio saranno compresi i veicoli elettrici a due ruote non omologati, le chiavette usb, le spine, le morsettiere, le prolunghe, le carte di credito con chip e così via.
Si avrà di conseguenza un aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti per raggiungere il nuovo obiettivo europeo previsto per la raccolta dei RAEE che prevede entro il 2019 un tasso minimo del 65% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei tre anni precedenti, o in alternativa l’85% dei rifiuti elettronici generati/prodotti nel territorio.
Per comprendere meglio come interpretrare le nuove disposizioni, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un documento contenente “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014”, si trattta di una sorta di vademecum rivolto agli operatori del settore, ovvero uno strumento di supporto per verificare se un prodotto rientri o meno nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Il documento cerca di individuare criteri semplici e univoci in modo che gli operatori possano classificare correttamente i propri prodotti. Se nonostante le indicazioni, rimanesse qualche dubbio, il produttore potrà richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimere una valutazione, inviando una richiesta accompagnata da una breve descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso, all'indirizzo pec del comitato: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it

RAEE: novità in vigore dal 15 agosto
Fonte: Arpat

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