lunedì 24 febbraio 2014

Anatocismo è reato solo in piccoli casi, per le grandi banche è consentito!



E' detta anatocismo una vecchia pratica usuraia che consiste nel calcolare interessi sugli interessi debitori non pagati.

La legge non autorizza il pagamento degli interessi sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenzaa disciplina si basa ancora sul codice civile del 1942, ed in particolare sull'art. 1283 c.c. Secondo questa norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Il codice civile vieta dunque il regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti. 

 La sentenza della corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 è molto chiara a riguardo: “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c.” In generale tuttavia gli istituti di credito applicano gli interessi di mora su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente.

La disciplina si basa ancora sul codice civile del 1942, ed in particolare sull'art. 1283 c.c. Secondo questa norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.

Di fatto, per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi.

Nel 1999 la Corte di Cassazione ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c..
I legislatori, per malafede dei proponenti e incompetenza dell'assemblea, hanno ritenuto opportuno, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Governo D'Alema), modificare l'art. 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): tale intervento ha introdotto in materia il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, nel contempo stabilendo – con norma transitoria – una sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione, dalla Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425,[1]).

Quante persone, fino ad oggi, hanno pagato interessi illegittimi a causa dei contratti da strozzini delle banche?
I danni che i politici servi delle banche riescono a fare sono sterminati, ed è necessaria più conoscenza popolare, in merito.
Qualcuno se ne è accorto, ed ha vinto la propria causa in Tribunale.
Ma i grandi usurai bancari confidano regolarmente nell'ignoranza dei loro clienti, e i danni che i politici servi delle banche riescono a fare sono sterminati: è necessaria più conoscenza popolare, in merito.
Tant'è che l'avvocato Nando Ioppolo aveva evidenziato la pratica illecita di calcolare interessi passivi sulla base del peggiore picco negativo registrato nel periodo di computo: una pratica di evidente falsificazione di bilancio.

Vincenzo Zamboni

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